Quiz preparati da GarlascoMore, basati sulla sentenza di primo grado
Quiz preparati da GarlascoMore, basati sulla sentenza di primo grado
Il Giudice Stefano Vitelli. Il ruolo del Giudice Stefano Vitelli è centrale nella prima fase processuale del caso Garlasco. Sebbene la flashcard lo indichi correttamente come la figura che presiedette il giudizio di primo grado presso il Tribunale di Vigevano, ci sono diversi dettagli tecnici e decisionali importanti per approfondire l'argomento sulla base dei documenti
Il rito abbreviato semplice, Il ruolo del Giudice Stefano Vitelli è centrale nella prima fase processuale del caso Garlasco. Sebbene la flashcard lo indichi correttamente come la figura che presiedette il giudizio di primo grado presso il Tribunale di Vigevano, ci sono diversi dettagli tecnici e decisionali importanti per approfondire l'argomento sulla base dei documenti:
Stefano Vitelli operò tecnicamente come G.U.P. (Giudice dell'Udienza Preliminare). Alberto Stasi scelse infatti di essere giudicato con il rito abbreviato, un rito speciale che normalmente si decide "allo stato degli atti" (cioè sulle prove raccolte durante le indagini) e che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena.
Nonostante il rito abbreviato sia solitamente rapido, il Giudice Vitelli ritenne che il quadro probatorio presentato dalla Procura fosse insufficiente o lacunoso. Per questo motivo, il 30 aprile 2009, dispose ex officio (di propria iniziativa) quattro perizie fondamentali per arrivare a una decisione:
Medico-legale: sulle cause e l'orario della morte.
Informatico-tecnica: per analizzare i computer di Alberto e Chiara.
Chimico-sperimentale: sulla capacità delle suole delle scarpe di trattenere tracce ematiche.
Semi-virtuale: una ricostruzione tridimensionale della camminata di Stasi all'interno della villetta per verificare se fosse possibile non calpestare il sangue.
Il 17 dicembre 2009, Vitelli pronunciò la sentenza di assoluzione per Alberto Stasi "per non aver commesso il fatto".
Formula dubitativa: L'assoluzione avvenne ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., ovvero per insufficienza o contraddittorietà della prova (la cosiddetta "vecchia insufficienza di prove").
Motivazioni principali: Il giudice ritenne che l'alibi informatico (Stasi al lavoro sulla tesi dalle 10:17) fosse veritiero e che gli indizi (il DNA sui pedali e l'impronta sul portasapone) non fossero dotati della gravità e precisione necessaria per una condanna.
Questa sentenza fu aspramente criticata dalle Parti Civili e dalla Procura Generale. Gli errori principali attribuiti alla gestione di Vitelli, che portarono poi la Cassazione ad annullare l'assoluzione, furono:
Perizia "monca": La simulazione della camminata ordinata da Vitelli non incluse i gradini della scala dove era il corpo, nonostante Stasi avesse dichiarato di averne scesi uno o due.
Mancata acquisizione della bici nera: Vitelli rifiutò di sequestrare la bicicletta nera da donna della famiglia Stasi, preferendo basarsi sulla testimonianza del Maresciallo Marchetto, che all'epoca sosteneva che non fosse quella vista dai testimoni.
In sintesi, Stefano Vitelli è il giudice che ha firmato la prima delle due assoluzioni di Stasi, basandosi su un'impostazione peritale che anni dopo verrà definita incompleta e metodologicamente errata dai giudici di grado superiore.
Il dato del 73,8% relativo ai file compromessi nel computer di Alberto Stasi è uno dei punti più critici dell'intera indagine e deriva dalla perizia informatica condotta dai periti del GUP, l’Ingegnere Roberto Porta e il Dottor Daniele Occhetti.
Ecco una spiegazione dettagliata di questo argomento basata sui documenti:
Il collegio peritale ha evidenziato che le condotte scorrette di accesso da parte dei Carabinieri hanno causato una massiccia "sottrazione di contenuto informativo". Nello specifico:
Su oltre 56.000 file visibili, sono stati riscontrati accessi impropri su oltre 39.000 di essi (appunto il 73,8%).
Sono stati rilevati interventi diretti su oltre 1.500 file e la creazione di oltre 500 nuovi file dopo il sequestro.
I periti hanno definito gli effetti di tali manovre come "devastanti" in rapporto all'integrità dei supporti informatici.
La compromissione è avvenuta tra il 14 agosto (giorno della consegna spontanea del PC) e il 29 agosto 2007 (quando il computer è stato finalmente consegnato ai consulenti tecnici del PM per la copia forense). In questo lasso di tempo, il personale dell'Arma ha operato sul PC senza utilizzare le necessarie tecniche di informatica forense (come l'uso di un write blocker o l'effettuazione di una copia bit a bit prima di accendere il sistema).
Accendere un computer e "curiosare" tra le cartelle altera inevitabilmente i metadati dei file, in particolare la "data di ultimo accesso". Ogni volta che un Carabiniere apriva una foto per vederne il contenuto, la data originale di visualizzazione (magari risalente alla sera del delitto) veniva sovrascritta con quella del momento dell'ispezione.
Le analisi tecniche hanno rivelato che le attività degli inquirenti furono più consistenti di quanto inizialmente dichiarato:
Si verificarono sette accessi al PC (i militari ne avevano riferiti solo cinque).
Furono installate e utilizzate diverse periferiche USB non correttamente indicate nei verbali.
Fu effettuato un accesso non documentato al disco rigido esterno di Stasi.
In un'occasione, il computer fu acceso semplicemente per permettere a Stasi (su sua richiesta) di copiare la tesi su una chiavetta, operazione che ha ulteriormente alterato i registri di sistema.
Queste alterazioni hanno prodotto quelli che i periti chiamano "effetti metastatici" sulla ricostruzione della verità:
Pericolo per l'alibi: Inizialmente si temette che Stasi non potesse più provare il proprio alibi informatico, poiché i file temporanei che avrebbero dovuto attestare il lavoro sulla tesi la mattina del 13 agosto erano spariti o alterati. Per ricostruirlo, i periti dovettero cercare metadati esterni al sistema operativo.
Impossibilità di ricostruire il movente: Gli accessi impropri hanno impedito di verificare con certezza se Chiara Poggi avesse visualizzato immagini pornografiche o pedopornografiche sul PC di Alberto la sera del 12 agosto (potenziale causa di un litigio). Essendo state sovrascritte le date di ultimo accesso, tale ipotesi è rimasta nel campo delle "mere eventualità astratte" non confermabili.
Rischio di inutilizzabilità: La difesa di Stasi eccepì l'inutilizzabilità dell'intero contenuto del computer come fonte di prova proprio a causa di queste manomissioni, sebbene tale eccezione fu poi respinta dal Tribunale nel marzo 2009.
In sintesi, la gestione non professionale del reperto informatico ha creato un "danno irreparabile" all'accertamento della verità processuale, costringendo i periti a un lavoro estremamente complesso per recuperare i pochi dati superstiti.
La prima sentenza di assoluzione nei confronti di Alberto Stasi, emessa il 17 dicembre 2009, rappresenta la conclusione del processo di primo grado ed è un passaggio fondamentale per comprendere l'evoluzione dell'intero caso giudiziario.
Ecco un approfondimento dettagliato basato sui documenti processuali:
La sentenza fu pronunciata dal G.U.P. (Giudice dell'Udienza Preliminare) Stefano Vitelli presso il Tribunale di Vigevano. Alberto Stasi scelse di essere giudicato con il rito abbreviato, un procedimento "allo stato degli atti" che prevede, in caso di condanna, lo sconto di un terzo della pena.
Nonostante il rito abbreviato sia solitamente basato solo sugli atti delle indagini preliminari, il Giudice Vitelli ritenne il quadro istruttorio incompleto. Il 30 aprile 2009 dispose quindi quattro perizie d'ufficio per approfondire temi tecnici cruciali:
Informatica: per ricostruire l'attività sui computer di Alberto e Chiara.
Medico-legale: per determinare con maggior precisione l'orario e le modalità della morte.
Chimico-sperimentale: per verificare la capacità delle suole delle scarpe di trattenere tracce di sangue.
Semi-virtuale: una simulazione dei movimenti di Stasi nella villetta per capire se fosse possibile non calpestare il sangue.
Il Giudice Vitelli giunse alla decisione di assolvere l'imputato basandosi su alcuni punti chiave:
L'alibi informatico: La perizia stabilì con certezza che Stasi aveva lavorato alla tesi di laurea la mattina del 13 agosto dalle 10:17 alle 12:20, interagendo in modo continuativo con il PC. Questo "salvò" Stasi per gran parte della mattinata, spostando l'attenzione sulla finestra temporale 09:12-09:35, per la quale però non vi erano prove certe di colpevolezza.
La neutralità degli indizi: Gli elementi portati dall'accusa — come l'impronta sul dispenser del sapone e il DNA sui pedali della bicicletta — furono giudicati "certi ma non gravi". Il giudice ritenne che tali tracce potessero avere spiegazioni alternative lecite, legate alla normale frequentazione della casa da parte del fidanzato.
La camminata nella villetta: Sulla base della prima perizia "semi-virtuale", il giudice ritenne plausibile che Stasi, entrando in casa, avesse potuto evitare le macchie di sangue più grandi per "evitamento inconscio", spiegando così perché le sue scarpe fossero pulite.
Alberto Stasi fu assolto "per non aver commesso il fatto" ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.. Si tratta della cosiddetta assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova: il giudice concluse che, pur essendoci dei sospetti, il quadro probatorio non permetteva di superare la soglia del "ragionevole dubbio" necessaria per una condanna.
Questa sentenza fu successivamente confermata in Appello nel 2011, ma poi annullata dalla Cassazione nel 2013, portando al nuovo processo (Appello-bis) che si concluse invece con la condanna definitiva.
L'assoluzione di Alberto Stasi in primo grado, pronunciata dal G.U.P. Stefano Vitelli il 17 dicembre 2009, si fonda sul principio che il quadro probatorio non permetteva di giungere a una condanna "oltre ogni ragionevole dubbio".
Ecco una spiegazione dettagliata del presupposto giuridico e dei motivi tecnici che portarono a tale decisione:
Nel sistema penale italiano, l'articolo 530 comma 2 del Codice di Procedura Penale stabilisce che il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione non solo quando è certa l'innocenza, ma anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che l'imputato abbia commesso il fatto. È la cosiddetta "formula dubitativa", che recepisce il principio costituzionale della presunzione di innocenza: il dubbio va sempre a favore dell'imputato.
Il pilastro che ha reso "contraddittorio" il quadro dell'accusa è stato il computer portatile di Stasi.
Accertamento dell'attività: La perizia informatica stabilì con certezza che Alberto aveva lavorato alla tesi dalle 10:17 alle 12:20 del 13 agosto, con una videoscrittura "sostanzialmente continuativa".
Crollo della tesi iniziale: Poiché inizialmente l'accusa ipotizzava l'omicidio tra le 11:00 e le 11:30, questo alibi informatico rese quella ricostruzione impossibile. Anche se rimase una "finestra temporale" scoperta tra le 09:12 e le 09:35, il giudice ritenne che non vi fossero prove certe della presenza di Stasi in via Pascoli in quegli esatti minuti.
Il giudice Vitelli analizzò i due indizi principali dell'accusa, ritenendoli "certi" nella loro esistenza materiale ma privi di gravità e precisione ai fini di una condanna:
DNA sui pedali: Fu confermata la presenza di DNA di Chiara sui pedali della bicicletta bordeaux. Tuttavia, i periti non poterono confermare che si trattasse di sangue (poteva essere saliva o epitelio) né datare il deposito, che poteva essere avvenuto giorni prima.
Impronta sul dispenser: L'impronta di Stasi sul sapone liquido fu giudicata "neutra" perché Alberto frequentava abitualmente la casa ed era stato lì anche la sera precedente. Inoltre, non fu trovato sangue nel lavandino o sul portasapone, rendendo l'ipotesi del lavaggio delle mani dopo il delitto una "mera congettura".
Un altro elemento di forte contraddizione riguardò il fatto che Stasi si presentò con scarpe perfettamente pulite.
Mentre l'accusa sosteneva fosse impossibile non calpestare il sangue, le perizie del primo grado evidenziarono che gran parte del sangue sul pavimento era probabilmente già secco al momento dell'ingresso di Stasi alle 13:45.
Le prove sperimentali dimostrarono che il calpestamento di gocce secche non lasciava impronte visibili e che eventuali micro-tracce potevano essersi disperse durante le ore trascorse in caserma prima del sequestro delle scarpe.
In sintesi, il Giudice Vitelli concluse che il racconto di Stasi sulle modalità del ritrovamento, pur presentando alcune lacune (come il non aver notato la luce accesa o tutte le macchie di sangue), non poteva essere dichiarato falso con certezza scientifica. In assenza di una prova "granitica", l'insufficienza degli indizi portò all'assoluzione.